(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21 del
                           18 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
    la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Con  la presente legge la Regione autonoma della Sardegna, al
fine di promuovere. Le condizioni che rendono effettivo il diritto al
lavoro,  attua,  in coerenza con i principi generali dell'ordinamento
nazionale  e  dell'Unione  europea,  le  funzioni amministrative e le
competenze  conferite  dallo  Stato con decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego.
    2.   In  sede  di  prima  applicazionede  province  provvedono  a
istituire  e  organizzare  i  centri per l'impiego coincidenti con le
attuali sezioni circoscrizionali per l'impiego.
    3.  E'  istituito,  ai  sensi  dell'Art.  7, comma 2, del decreto
legislativo  n.  180 del 2001, il ruolo provvisorio del personale per
l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro e servizi all'impiego
delegati alla Regione.
    4.  La  dotazione  organica  del  personale  di cui al comma 3 e'
determinata   in   misura   pari  al  settantacinque  per  cento  del
contingente  di personale definito per le sedi della Regione Sardegna
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001
concernente la «Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale
appartenente  alla  aree  funzionali,  alle posizioni economiche e ai
profili  professionali  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale».
    5.  Fino  all'entrata in vigore della legge regionale di riforma,
al  personale  del  ruolo provvisorio di cui al comma 3 si applica il
trattamento  giuridico  ed economico vigente presso l'amministrazione
di provenienza.
    6. Il consiglio regionale, entro il termine di centottanta giorni
dall'approvazione  della  presente legge, emana una legge organica di
riordino  generale  delle  politiche  del  lavoro in attuazione delle
disposizioni contenute nei commi precedenti.
    7. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma in materia
di  servizi  all'impiego,  l'agenzia regionale del lavoro di cui alla
legge  regionale  28 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro)
conserva  le  funzioni  e  i compiti ad essa attribuiti, ivi compresi
quelli  di  sperimentazione  e di orientamento, che esercita anche in
accordo  con  gli enti locali territoriali, le universita' e le parti
sociali,  ai  sensi e per gli effetti della legge regionale 22 agosto
1990,  n.  40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'amministrazione
della    Regione    Sardegna    nello    svolgimento   dell'attivita'
amministrativa).